PUBBLICHIAMO, PER I CURIOSI E GLI INTERESSATI, LA DELIBERA N° 316/2009 DELLA CORTE DEI CONTI DOVE SI PARLA DEL BILANCIO “TAROCCATO”





CARIATI - A corredo di quanto pubblicato nei giorni scorsi, sul Ponte, pubblichiamo il deliberato n° 316/2009 della Corte dei Conti, delibera in possesso dell’Amministrazione comunale sin dal mese di aprile. Navigatori, gustatevi la delibera della Corte dei Conti, sulle tirate di orecchio al presidente del Consiglio Cataldo Minò. Al sindaco Giovanni Filippo Sero, all’assessore al Bilancio.
Navigatori riflettete, e meditate.


Deliberazione n.316/2009
Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
NELL’ADUNANZA DEL 28 Aprile 2009
composta dai magistrati:
- Pres. Sez. Martino COLELLA Presidente
- Cons. Giuseppe GINESTRA Componente
- Cons. Vittorio CIRO’ CANDIANO, relatore Componente
- Cons. Anna BOMBINO Componente
- Primo ref. Natale LONGO Componente
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno
2000 e successive modifiche;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005
(legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di
inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine
ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
VISTA la deliberazione n. 9/AUT/2008 della Sezione delle Autonomie - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 02.08.2008, supplemento
ordinario n. 185 del 02.02.2008 - con la quale sono state predisposte le linee-guida per
la redazione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2007;
VISTA la nota del Magistrato istruttore del 25 agosto 2008, indirizzata al Sindaco e
all’Organo di revisione del Comune di CARIATI (CS), al fine della trasmissione, da parte
dello stesso Organo di revisione, della relazione-questionario inerente al rendiconto
2007;
VISTA l’ordinanza n° 14/09 del 21.03.2009 con la quale il Presidente ha convocato
la Sezione per il 28.04.2009;
UDITO il Consigliere relatore, dott. Vittorio Cirò Candiano;
UDITO l’Assessore Dr. Domenico Strafaci munito di delega del Sindaco del Comune
di CARIATI (CS).
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PREMESSO
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nella adunanza del 4 luglio 2008
ha adottato – in attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (legge finanziaria 2006) – i criteri e le linee guida, corredate di questionari e
tabelle esplicative, da osservare da parte dell’organo di revisione per la compilazione
della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2007.
In esecuzione del succitato obbligo di legge, l’Organo di revisione del Comune di
CARIATI (CS) (abitanti 8.602), con nota n. 14453 in data 15.09.2008, ha rimesso la
relazione-questionario di cui sopra, sulla cui base il Magistrato istruttore con lettera n.
2914/R/5-3 del 02.02.2009, diretta al Sindaco e all’Organo di revisione, ha rilevato
alcune situazioni di irregolarità o criticità o semplici incongruenze.
L’Organo di revisione, in risposta alle osservazioni formulate dal Magistrato
istruttore, con note n. 2341 e s.n., rispettivamente del 27.02.2009 e del 06.04.2009, a
firma anche del Sindaco di CARIATI (CS), rappresentavano elementi di chiarimento ed
integrazione, ritrasmettendo la relazione rivista e corretta.
CONSIDERATO
La Sezione prende atto delle risposte fornite dall’Ente locale e dall’Organo di
revisione, in relazione alla richiesta di chiarimenti istruttori.
L’art.1, comma 168, della legge n. 266/2005 e le succitate “linee guida”
prevedono l’adozione di specifiche pronunce nell’ipotesi di constatate gravi irregolarità,
quantitativamente tali da incidere sugli equilibri finanziari, senza con ciò escludere che la
natura collaborativa del controllo esercitato rende doveroso, da parte della Sezione,
segnalare agli enti anche la presenza di irregolarità non gravi o meri sintomi di criticità o
difficoltà gestionali, comunque pregiudizievoli per la sana gestione finanziaria, che vanno
attentamente vagliati anche nella gestione dei bilanci degli esercizi futuri,
promuovendone, eventualmente, le opportune misure correttive o compensative, la cui
congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell’ambito del controllo collaborativo che
può considerarsi esteso all’intero ciclo di bilancio (preventivo e consuntivo).
La Sezione, pertanto, pur tenendo conto dei chiarimenti e delle precisazioni forniti,
ritiene di portare alla dovuta attenzione del Consiglio comunale le seguenti situazioni
rilevate in sede di esame del rendiconto dell’esercizio 2007 e ritenute pregiudizievoli per
la sana gestione finanziaria dell’Ente:
a) La mancata deliberazione del rendiconto 2007 nei termini di legge, da parte
dell’Organo consiliare (art. 227 del TUEL), verificatasi anche per l’esercizio 2006
(delibera di questa Sezione n. 38 del 28.02.2008), costituisce una situazione di
irregolarità il cui ripetersi va evitato.
b) Il verificarsi di un risultato negativo della gestione di competenza, corrispondente
all’1,75 per cento degli accertamenti di competenza, con un saldo negativo della parte
corrente abbastanza elevato, corrispondente al 3,16 per cento del totale degli
accertamenti di parte corrente, pur in presenza di un modesto avanzo di
amministrazione 2007 (impropriamente qualificato “non vincolato”), evidenzia l’utilizzo
di entrate eventuali e straordinarie (avanzo di amministrazione anno precedente,
anch’esso impropriamente qualificato “non vincolato”) per la realizzazione
dell’equilibrio di quest’ultima, che per loro natura e principi di sana gestione,
dovrebbero essere destinate al finanziamento delle spese in conto capitale. Tale
situazione di precarietà implica rischi in ordine alla costruzione di bilancio in equilibrio
nei futuri esercizi, nonché distorsioni gestionali, come confermato dal frequente ricorso
a costose anticipazioni di tesoreria.
c) Il risultato di amministrazione, qualificato “non vincolato” nel triennio 2005-2007 e
interamente destinato a spese correnti nell’esercizio 2007, desta preoccupazioni in
presenza di notevoli residui attivi di vecchia formazione e del mancato vincolo per
l’accertamento convenzionale ICI, ai sensi dell’art. 3, della legge n. 127/2007.
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d) Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l’intero esercizio, accompagnato dall’utilizzo
per cassa di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente, denota,
attraverso difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, uno stato di precarietà degli
equilibri che richiede opportune correzioni gestionali, attraverso un più attento
monitoraggio delle scadenze dei crediti e debiti dell’Ente.
e) La presenza di notevoli residui attivi nel periodo 2005-2007, relativamente alle entrate
accertate a titolo di “Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della
strada (art. 208 del d.lgs n. 285/1992)” e di “Recupero evasione tributaria”, denota la
carenza di monitoraggio di tali entrate e costituisce una criticità da correggere nei
futuri esercizi in quanto altera le risultanze finanziarie di bilancio e genera tensioni
sulla gestione di cassa. Si suggerisce pertanto la opportunità di un più puntuale
riaccertamento di tali partite attive al fine di eliminare quelle di dubbia esigibilità da
inserire eventualmente nel conto del patrimonio tra le attività per “Immobilizzazioni
finanziarie” fino al compimento dei termini di prescrizione o all’accertamento della
definitiva inesigibilità
f) Il basso grado di riscossione dei residui attivi nel periodo 2005–2007 potrebbe incidere
negativamente sull’autonomia finanziaria dell’Ente. A tale riguardo si rileva che
relativamente al 2007 la riscossione dei residui attivi riaccertati di parte corrente
corrisponde al 15,41 per cento, e quella in conto capitale al 22,06 per cento. I residui
attivi, infatti, presentano un elevatissimo grado di vetustà, in quanto quelli
antecedenti all’anno 2003 rappresentano il 67,52 per cento, rispetto al totale dei
residui attivi al 31.12.2006 (euro 11.329.385,91), mentre solo quelli di parte corrente
(titoli I, II e III) e quelli di parte in conto capitale (titoli IV e V) corrispondono
rispettivamente al 74,80 e al 59,71 per cento, rispetto al relativo totale sempre al
31.12.2006. Inoltre si è in presenza di un elevato importo del totale delle partite
residuali attive al 31.12.2007 (euro 14.463.852,28) che, rispetto alle entrate
complessive accertate (euro 11.855.399,00), rappresenta il 122,00 per cento. Tutto
ciò potrebbe rivelare la conservazione di partite inesigibili o insussistenti con
ripercussioni negative sul risultato della gestione. Tale situazione di criticità è stata
rilevata anche in sede di esame del rendiconto dell’esercizio 2006 (delibera di questa
Sezione n. 38 del 28.02.2008), senza che al riguardo sia stato posto alcun rimedio.
g) La presenza di debiti fuori bilancio, sia pure riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del TUEL,
ripetutasi anche negli esercizi precedenti (delibera di questa Sezione n. 38 del
28.02.2008) ed accompagnata da difficoltà nei pagamenti di consistenti debiti
pregressi relativi alla somministrazione di acqua per uso idropotabile e al servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rispettivamente nei confronti della Regione
Calabria e del Commissario delegato per l’emergenza ambientale, denota situazioni di
difficoltà della struttura a rispettare le procedure giuscontabilistiche della spesa (art.
183 del TUEL). Tale situazione richiede opportune misure correttive in grado di sanare
le disfunzioni rilevate.
h) La mancata deliberazione dell’Ente in merito al rispetto delle finalità istituzionali da
parte della società partecipata dall’Ente medesimo (Soc. Sibaritide SPA) – ai sensi
dell’art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per l’anno
2008) – rappresenta una situazione da sanare in quanto l’eventuale mantenimento di
tale partecipazione deve essere autorizzato con delibera motivata del Consiglio
comunale, anche in relazione alla tutela della concorrenza e del mercato.
i) Il basso grado di copertura dei costi del servizio di fornitura di acqua per uso
idropotabile (inferiore al 90 per cento) e del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (inferiore al 90 per cento), contribuisce a rendere difficoltosa la
tenuta degli equilibri di bilancio.
j) La mancata coincidenza fra saldo del netto patrimoniale e risultato economico,
costituisce una irregolarità da sanare, onde rimuovere o superare la situazione di
incompleta e distorta rappresentatività del conto economico che, a prescindere dalla
tenuta o meno di una contabilità economico-patrimoniale generale, deve registrare
tutte le variazioni nette sia che provengano dalla gestione finanziaria che da quella
non finanziaria (art. 229 del TUEL e principio contabile n. 3, punti da 72 a 77).
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P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Calabria, delibera
di invitare i competenti Organi del Comune di CARIATI (CS) ad adottare, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni, i necessari provvedimenti:
1) Per evitare che il rendiconto non venga approvato nei termini di legge.
2) Per rimuovere le cause che hanno determinato il formarsi di squilibri nella gestione di
competenza del bilancio, specie di parte corrente.
3) Per verificare l’effettiva dimensione del risultato contabile di amministrazione e della
sua composizione e destinazione (artt. 186 e 187 del TUEL).
4) Per evitare le difficoltà nella gestione dei flussi di cassa che generano il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria.
5) Per promuovere la verifica ed eventuale riaccertamento dei residui attivi e passivi,
specie di vecchia formazione.
6) Per rimuovere le cause che hanno determinato il formarsi di debiti fuori bilancio,
specie se generati dall’acquisto di beni e servizi.
7) Per rimuovere le cause che hanno determinato il mancato pagamento del debito nei
confronti della Regione Calabria, per la somministrazione di acqua idropotabile, e del
Commissario per l’emergenza ambientale, per la tariffa del servizio di smaltimento
dei rifiuti.
8) Per valutare l’opportunità del mantenimento delle attuali partecipazioni azionarie in
società le cui attività sono eventualmente ritenute non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, oltre alla verifica del rispetto delle
procedure competitive ad evidenza pubblica in occasione del conferimento a tali
società della gestione dei servizi pubblici di competenza dell’Ente.
9) Per conseguire un’adeguata copertura dei costi del servizio di fornitura di acqua
idropotabile e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
10) Per definire correttamente le rendite e spese del conto economico, evitando la
distorta rappresentatività del conto medesimo esposto nel rendiconto dell’esercizio
2007.
La presente delibera sarà rimessa, a cura della Segreteria della Sezione, al
Presidente del Consiglio comunale ed al Sindaco di CARIATI (CS), affinché ne diano
urgente comunicazione al predetto Consiglio comunale per “l’adozione delle necessarie
misure correttive”, come stabilito dall’art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005.
Le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio comunale dovranno essere
sollecitamente comunicate a questa Sezione regionale di controllo, per quanto di ulteriore
competenza.
Così deciso in Catanzaro, nell’adunanza pubblica del 28.04.2009.
Il Relatore
Dott. Vittorio Cirò Candiano
Il Presidente
Dott. Martino COLELLA
Depositata in segreteria il 28.04.2009
Il Direttore della segreteria
Dott. Antonio LEONE


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