PUBBLICHIAMO, PER I CURIOSI E GLI INTERESSATI, LA DELIBERA N° 330/2009 DELLA CORTE DEI CONTI DOVE SI PARLA DI INCARICHI ESTERNI
CARIATI - A corredo di quanto pubblicato nei giorni scorsi, sul Ponte, pubblichiamo il deliberato n° 330/2009 della Corte dei Conti, delibera in possesso dell’Amministrazione comunale sin dal mese di aprile. Navigatori, gustatevi la delibera della Corte dei Conti, sulle tirate di orecchio al presidente del Consiglio Cataldo Minò. Al sindaco Giovanni Filippo Sero, all’assessore al Bilancio.
Navigatori riflettete, e meditate.
Deliberazione n. 330/2009
Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
NELL’ADUNANZA DEL 28 Aprile 2009
composta dai magistrati:
- Pres. Sez. Martino COLELLA Presidente
- Cons. Giuseppe GINESTRA Componente
- Cons. Vittorio CIRO’ CANDIANO, relatore Componente
- Cons. Anna BOMBINO Componente
- Primo ref. Natale LONGO Componente
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.
1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive
modifiche;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTO i commi 9, 10, 11, 12, 56, 57, 64 e 173 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n.
266 (legge finanziaria per il 2006);
VISTA la deliberazione n. 4/AUT/2006 in data 17 febbraio 2006 della Sezione delle Autonomie
della Corte dei conti;
VISTO l’art. 3, commi 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria per il 2008), che hanno introdotto ulteriori norme in materia di affidamento da parte
di pubbliche amministrazioni di incarichi a soggetti esterni, così come modificati dall’art. 46 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che dispone
la trasmissione delle disposizioni regolamentari per estratto alla Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti, competente per territorio, entra trenta giorni dalla loro adozione;
VISTA la deliberazione n. 6/AUT/2008 in data 14 marzo 2008 della Sezione delle Autonomie
della Corte dei conti, con la quale sono state predisposte le linee di indirizzo e criteri
interpretativi dell’art. 3, commi da 54 a 57, della legge n. 244/2007, in materia di regolamenti
degli enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;
VISTA la deliberazione n. 183 del 25 luglio 2008, con la quale questa Sezione ha esposto le
proprie valutazioni in ordine ad alcune delle principali questioni di carattere generale ovvero di
principio emergenti dalle disposizioni sopra richiamate;
PRESA visione delle disposizioni regolamentari del Comune di CARIATI (CS), per estratto
pervenute a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con nota n. 16720 del
20.10.2008, prot. n. 3756 del 28.10.2008;
VISTA l’ordinanza n°14/09 del 21.03.2009 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione
per il 28.04.2009;
UDITO il Consigliere relatore, dott. Vittorio Cirò Candiano.
2
PREMESSO IN FATTO
Con nota n. 16720 del 20.10.2008, il Dirigente “Area Segreteria-Affari Generali” del
Comune CARIATI (CS) ha trasmesso copia della delibera della Giunta comunale n. 170 del
15.10.2008, avente ad oggetto “Incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza a
soggetti estranei alla dotazione di personale del Comune di CARIATI – stralcio regolamento
degli Uffici e Servizi”, con allegato il regolamento per estratto, composto da quindici articoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art. 48, comma 3, del d.lgs 18.08.2000, n. 267 (TUEL) stabilisce che “E’, altresì, di
competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio (art. 42, comma 2, lett. a), del
TUEL).
La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) detta all’art. 3
(commi 55, 56, 57, 76 e 77) nuove disposizioni in tema di affidamento di incarichi di studio
o di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione.
In particolare, al comma 54 viene previsto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche,
che si avvalgono di collaboratori esterni o affidano incarichi di consulenza a titolo oneroso,
di pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico, la ragione dell’incarico e le
somme erogate, modificando l’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, istitutiva della cosiddetta “anagrafe delle prestazioni”. L’omessa pubblicazione
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
I commi successivi (55–57) disciplinano l’affidamento degli incarichi esterni da parte
degli enti locali, che può avvenire solo nell’ambito del programma approvato dal Consiglio
ai sensi dell’articolo 42, lett.b), del d.lgs n. 267/2000 (TUEL).
Nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ex art. 89 del d.lgs n.
267/2000 (TUEL), trasmesso per estratto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti entro trenta giorni dall’adozione, devono essere fissati i limiti, i criteri e le modalità di
affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca o consulenza. L’affidamento di
incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con delibera n. 6/AUT/2008 del 14
marzo 2008, ha dettato le linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’articolo 3, commi 54-
57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di regolamenti degli enti locali per
l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, chiarendo che la
trasmissione del regolamento deve ritenersi strumentale all’esame da parte della Sezione in
un’ottica di controllo collaborativo analogo a quello esercitato ai sensi dell’articolo 1,
comma 168, della legge n. 266/2005.
L’articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha innovato il comma 55 della legge finanziaria per il
2008, facendo riferimento, riguardo ai limiti di conferibilità degli incarichi a soggetti esterni
all’amministrazione, “alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma
approvato dal Consiglio”, ed il comma 56, prevedendo che il limite annuo di spesa per
incarichi di collaborazione “è fissato nel bilancio preventivo”.
Questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con delibera n. 183 del 25
luglio 2008, ha precisato le linee di indirizzo ed aggiornato i criteri interpretativi dell’art. 3,
commi 54-57, della legge n. 244/2007, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 46 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Sulla base del corpus normativo e delle relative linee guida e criteri interpretativi
sopra richiamati, la Sezione ritiene di dover rilevare, sempre nella logica del controllo
collaborativo, che presentano aspetti di non conformità alla ratio legis le seguenti previsioni
regolamentari:
a) Il regolamento (composto da quindici articoli) è stato adottato previa delibera del
Consiglio comunale n. 44 del 29.09.2008, avente ad oggetto “Criteri generali per
l’affidamento di incarichi esterni” (art. 48, comma 3, del d.lgs n. 267/2000), ma non
risulta coerente con la novellata normativa di cui all’art. 46 del decreto legge n.
112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
b) In particolare si ritiene specificare gli elementi che devono qualificare alcune disposizioni
regolamentari e che non trovano rispondenza nell’atto trasmesso:
1) L’incarico deve rispondere ai compiti istituzionali dell’Ente o alla programmazione
approvata dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del d.lgs 18
agosto 2000 n. 267 (TUEL), oltre che ad una reale ed indifferibile necessità
4
dell’amministrazione (vedasi art. 2, commi 3 e 4). In particolare, l’art. 46 del
decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, avendo sostituito
i commi 55 e 56 dell’art. 3 della legge n. 244/2007, ha evitato ogni specifico
riferimento limitativo e l’oggetto della disciplina sono divenuti tutti i contratti di
“collaborazione autonoma” indipendentemente dall’oggetto o tipologia della
prestazione.
2) All’interno della propria organizzazione, l’amministrazione deve riscontrare in
concreto (cioè con riferimento a precisi parametri quali il numero e la
qualificazione professionale del personale incardinato nel servizio
istituzionalmente deputato a quella attività) la carenza, sia sotto l’aspetto
qualitativo che quantitativo, della figura professionale idonea allo svolgimento
dell’incarico (vedasi art. 3, comma 2).
3) Criterio generale è che l’incarico a soggetti esterni all’amministrazione deve
essere conferito ad “esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche
universitaria” (articolo 7, comma 6, del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165, così come
novellato da ultimo dall’articolo 46, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
Tale espressione va interpretata nel senso che “la specializzazione universitaria
deve costituire un imprescindibile elemento di valutazione del livello di
professionalità e della particolare specializzazione dell’incaricato…”, talché potrà
prescindersi dalla “comprovata specializzazione universitaria” solo per ipotesi
tassative e, cioè, per attività che devono essere svolte da “professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei
mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata
esperienza nel settore” (cfr. comma 1, secondo periodo, del citato art. 46 del
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133) (Vedasi art. 5, comma 3, lett. e ).
4) E’ necessario prevedere, come criterio generale di assegnazione degli incarichi
esterni, una procedura comparativa per la valutazione dei curricula con criteri
predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento
ed imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’articolo 97 della Costituzione
5
(vedasi art. 6).
Pertanto, l’assegnazione diretta deve rappresentare una eccezione, da motivarsi
di volta in volta nella singola determinazione di incarico con riferimento all’ipotesi
in concreto realizzatasi, e può considerarsi legittima solo ove ricorra il requisito
della “estrema urgenza” connessa alla realizzazione dell’attività discendente
dall’incarico, ovvero quando l’amministrazione dimostri l’ “unicità soggettiva”,
cioè di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di
comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione
ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell’incaricato (vedasi art. 6, comma
6).
Né può legittimare l’esclusione della procedura comparativa il riferimento a leggi
speciali regolanti settori diversi dell’azione amministrativa, quali, ad esempio, i
servizi in economia o i lavori pubblici o i programmi cofinanziati dalla Comunità
europea.
A titolo esemplificativo deve conseguentemente rilevarsi che presentano aspetti di
non conformità alla ratio legis previsioni regolamentari che:
– escludano la procedura comparativa con riferimento ad un compenso “non
superiore a…” ovvero “inferiore a…” (vedasi art. 6, comma 5);
– per legittimare l’esclusione delle procedure di selezione facciano riferimento a
generiche “circostanze speciali ed eccezionali” ovvero ad “adempimenti
obbligatori per legge”;
– consentano l’affidamento diretto nel caso in cui la “procedura comparativa sia
andata deserta o la selezione dei candidati sia stata infruttuosa”, senza
precisare che in tali ipotesi le condizioni previste dall’avviso di selezione non
possono essere sostanzialmente modificate dall’amministrazione.
5) La prestazione fornita all’amministrazione deve essere “altamente qualificata”,
espressione da intendersi in senso oggettivo quale contenuto della prestazione,
che non può essere generica o coincidere con la normale competenza posseduta
dai titolari degli organi burocratici (vedasi art. 5, comma 3).
6) Deve essere verificata la straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da
soddisfare, dovendosi, al contrario, escludere la legittimità degli incarichi per
6
soddisfare esigenze ordinarie (vedasi art. 3, comma 2). In particolare appare
evidente che con l’art. 46 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n.
133/2008, il legislatore abbia voluto introdurre elementi vincolanti e restrittivi nei
confronti di “Collaborazione coordinata e continuativa” di carattere “ordinario”
anche al fine di evitare il formarsi di precariato nella pubblica amministrazione
(vedasi art. 2, comma 4 e art. 11).
7) L’incarico non può essere generico o indeterminato, ma deve contenere, invece,
l’individuazione specifica dei contenuti e dei parametri utili per l’esecuzione
dell’incarico. A tal proposito opportuna appare la previsione di una specifica
norma regolamentare, che preveda l’obbligo, per il responsabile del servizio
competente, di formalizzare l’incarico conferito mediante la stipulazione di un
disciplinare, inteso come atto contrattuale, in cui siano specificati gli obblighi per
il soggetto incaricato ed in particolare (vedasi art. 7, comma 1):
– la tipologia, il luogo e l’oggetto della prestazione;
– la durata dell’incarico, che deve avere carattere temporaneo e predeterminato
sin dal provvedimento di conferimento, dovendosi la proroga considerare come
evento del tutto eccezionale;
– le modalità di determinazione del corrispettivo, quantificato secondo criteri di
mercato o tariffe e comunque proporzionato alla tipologia, alla qualità ed alla
quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire, comunque, il
massimo risparmio e la maggiore utilità per l’Ente;
– le modalità di pagamento, che deve essere, comunque, condizionato
all’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico;
– la previsione di ipotesi di recesso e/o di risoluzione e/o di clausole ritenute
necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall’Ente, con la previsione
regolamentare, per il responsabile del servizio competente, di un potere di
verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico. Conseguentemente, ove i
risultati della prestazione non risultino conformi a quanto richiesto
dall’amministrazione nel disciplinare d’incarico o siano del tutto insoddisfacenti,
appare congruo prevedere la fissazione di un termine per l’integrazione del
risultato, o la possibilità per l’amministrazione di risolvere il contratto per
7
inadempimento, ovvero di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, ove il
risultato parziale risulti di utilità per l’Ente;
– le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione.
8) Si precisa inoltre che, come più sopra rilevato, l’art. 3, comma 54, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, modificando l’articolo 1, comma 127, della legge n.
662/1996, ha previsto l’obbligo di pubblicazione sul sito web dell’Ente per i
provvedimenti di affidamento di incarico con indicazione dei soggetti percettori,
della ragione dell’incarico e dell’ammontare del compenso.
A tal proposito appare opportuno, nel riportare in sede regolamentare il citato
disposto normativo, individuare sia il funzionario responsabile del procedimento,
sia il tempo massimo per procedere alla pubblicazione (vedasi art. 12, comma 3,
e art. 13, comma 2).
9) Si ritiene, altresì, che i suindicati principi regolamentari possano costituire linee
guida per la definizione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi
da parte di società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione
pubblica e/o da parte di società a totale partecipazione pubblica o di controllo, ai
sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10) La Sezione richiama, inoltre, l’attenzione dell’Ente sulla centralità ed importanza
della motivazione di ciascun provvedimento di incarico a soggetti esterni
all’amministrazione.
In tale sede deve essere esplicitato in modo chiaro ed argomentato (e non con
motivazioni generiche e/o stereotipate) l’accertamento compiuto dall’Ente circa la
reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all’incarico
conferito, nonché l’iter logico-procedimentale che ha portato l’amministrazione
all’individuazione del soggetto incaricato ed ogni altro elemento sopra indicato.
Pertanto, presa visione delle disposizioni regolamentari pervenute per estratto a
questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, esaminata la normativa vigente,
vista l’attività istruttoria svolta, il Collegio
P.Q.M.
delibera di riferire al Consiglio comunale di CARIATI (CS) nei termini sopra indicati.
8
DISPONE
che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale e al
Sindaco di CARIATI (CS), affinché ne tengano conto per l’esercizio dei propri poteri in sede
di modifica del regolamento in materia di incarichi esterni, conformemente al disposto
dell’art. 3, commi 54-57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato
dall’art. 46 del decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
06.08.2008, n. 133.
Così deliberato in Catanzaro, nell’Adunanza del 28.04.2009.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott. Vittorio Cirò Candiano dott. Martino COLELLA
Depositata in segreteria il 28.04.2009
Il Direttore della segreteria
dott. Antonio LEONE