Il lupo perde il pelo ma non il vizio
Il centro studi Frassati pone dubbi legittimi sulla validità dell’ultimo consiglio comunale a Cariati
La questione è abbastanza recente per cui non è possibile che la maggioranza che governa (?) il Comune di Cariati possa invocare attenuanti o altre scuse che sarebbero semplicemente infantili e pietose.
Come si fa a dimenticare che, nel nostro Comune, le sedute consiliari di prima convocazione richiedono la presenza di almeno OTTO Consiglieri, oltre al Sindaco. In quelle di seconda bastano SEI Consiglieri oltre al Sindaco. Le recenti sentenze, del Tar prima e del Consiglio di Stato poi, che hanno interessato direttamente il Comune di Cariati, non sono servite e nulla.
Andiamo per ordine :
in data 30/6/2014 il Presidente del Consiglio comunale convoca l’assise consiliare per il giorno 21 luglio, in prima convocazione, e per il successivo 23 luglio in seconda convocazione; punti all’ordine del giorno:
1 comunicazioni del Sindaco;
2 approvazione verbali sedute precedenti;
3 approvazione rendiconto esercizio finanziario 2013.
In data 8/7/2014 il Presidente del Consiglio Comunale modifica il precedente avviso e anticipa la data di prima convocazione al giorno 17 luglio ore 9,00 e in seconda al 21 luglio, ore 16,00 ; punti all’ordine del giorno : gli stessi di cui al precedente avviso.
In data 17/7/2014 il Presidente del Consiglio comunale, con avviso prot. n.8272 , avverte i Consiglieri che la seduta consiliare in prim convocazione, fissata per le ore 9,00 è andata deserta, per cui ricorda che la seduta in seconda convocazione resta fissata per il giorno 21 luglio alle ore 16,00.
Fin qui tutto regolare. Soltanto che, nell’avviso n. 8272 del 17/7/2014, dopo che la seduta di prima convocazione era andata deserta, vengono aggiunti altri quattro punti all’ordine del giorno :
1 Interrogazione a firma dei consiglieri Cosentino, Sero M. e Salvati – Ufficio del Giudice di Pace
2 Problematica trasporti area Jonica – metropolitana di superficie;
3 Progetto preliminare/definitivo in deroga al PRG;
4 Soc. Eucaliptus srl : piano di lottizzazione Centro Vacanze Santa Maria Sud – proroga validità convenzione urbanistica.
Alla luce di quanto esposto è chiaro che la seduta del 21 luglio deve ritenersi di seconda convocazione soltanto per i primi tre punti, quelli cioè non potuti trattare nella prima seduta del 17 luglio per mancanza del numero legale.
Per gli altri 4 nuovi punti, aggiunti successivamente, la seduta deve ritenersi di prima convocazione, per la cui validità è necessaria la presenza di almeno OTTO Consiglieri oltre al Sindaco ( quorum strutturale).
Il Presidente del Consiglio, una volta esauriti i primi tre punti all’o.d.g., essendo presenti in aula soltanto SEI Consiglieri oltre al Sindaco, avrebbe dovuto dichiarare deserta la seduta, per mancanza del numero legale (quorum strutturale) richiesto in prima convocazione.
Invece il Presidente del Consiglio, Cataldo Minò, “CONSTATATA LA LEGALITA’ DELL’ADUNANZA DICHIARA APERTA LA SEDUTA ” e senza la presenza del “quorum strutturale” prosegue nella trattazione degli altri punti aggiunti all’o.d.g. Ma tutto questo non è un gioco di parole, o uno scioglilingua. E’ una questione tecnico-giuridica che, purtroppo, produce serie conseguenze : la nullità di quelle delibere consiliari adottate in prima convocazione senza la presenza del numero legale (almeno OTTO consiglieri oltre al Sindaco) richiesto per la validità della seduta.
In pratica, la trattazione delle quattro delibere di cui ai punti aggiunti all’ordine del giorno, richiede la presenza di almeno OTTO CONSIGLIERI oltre al Sindaco, essendo la seduta di prima convocazione. Alle dette delibere sono presenti invece soltanto SEI Consiglieri oltre al Sindaco.
Come si fa a dimenticare che su analoga questione procedurale , il Tar della Calabria prima (sentenza n. 904/2013) e il Consiglio di Stato poi (sentenza n.209/2014) hanno annullato la famosa delibera consiliare n. 63 del 29/11/2012, perché la maggioranza che governa il Comune di Cariati, non aveva rispettato il quorum di presenze richieste dallo Statuto e dal regolamento per la validità della seduta consiliare di prima convocazione.
In quella occasione si sono attivati i Consiglieri di opposizione con la proposizione di ricorso dinanzi al Tar e poi al Consiglio di Stato.
E’ vero che i Consiglieri di opposizione hanno avuto ragione sia dinanzi al Tar che al Consiglio di Stato. Ma la conseguenza quale è stata? Nessuna !!!! I consiglieri di opposizione hanno pagato di tasca loro le spese legali per affrontare i due procedimenti, mentre il Sindaco e la maggioranza, pur soccombendo in ambedue i gradi di giudizio, non hanno pagato NULLA, perchè le spese legali sono state pagate con i soldi del Comune, cioè con i soldi dei cittadini.
A questo punto il “vizietto” di famiglia è allettante. Se qualcuno vuole mettere in discussione “i nostri metodi” “faccia ricorso!!!” Tanto, chi osa opporsi a tali metodi deve pagare di tasca propria le spese legali, mentre “noi possiamo” tranquillamente attingere alle casse del Comune…
L’ interminabile elenco delle vertenze giudiziarie nelle quali è coinvolto il nostro Comune si commenta da sè. Ma questo è un altro discorso che ci porta lontano, anche se il denominatore comune è sempre lo stesso : la sicumera dell’impunità !!!
E’ proprio il caso di dire : il lupo perde il pelo, ma non il vizio!
Attenzione però, perché “il lupo”, dalle nostre parti, è una specie protetta.
Non si tocca!!! D’altro canto, se l’ordinamento pone delle regole, queste devono essere rispettate.
Ci conforta quanto abbiamo potuto leggere nel Manuale n.1/2013 della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno:
“ In un sistema di largo decentramento, così come disegnato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, a fronte di una sempre maggiore autonomia degli Enti Locali, è necessario che vi siano strumenti atti a garantire gli interessi essenziali che competono alla responsabilità dello Stato e che costituiscono il nucleo essenziale,comune e imprescindibile, dell’unità e coerenza del sistema istituzionale. In questo senso, s’individuano un insieme d’interventi più o meno incisivi dello Stato
nell’ambito locale che si pongono come norme di chiusura e salvaguardia dell’intero ordinamento”
Insomma i cittadini non sono lasciati alla mercè di amministratori arroganti che ritengono di calpestare le regole poste a base dell’ordinamento democratico.
Per mero scrupolo si riporta testualmente quanto dispone in merito lo Statuto Comunale di Cariati all’art. 11 , comma 18 :
“18. Le sedute del consiglio comunale sono valide quando vi interviene almeno OTTO consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco. Nella seduta di seconda convocazione sono sufficienti almeno SEI consiglieri sempre senza computare il Sindaco. E’ seduta di seconda convocazione quella tenuta dopo una prima andata deserta per mancanza del numero legale, per l’intera seduta od anche per i soli punti non potuti trattare per lo stesso motivo.”
Al Sig. Prefetto di Cosenza, quale Autorità di controllo sugli Organi degli Enti Locali,chiediamo di voler intervenire nella prefata qualità.
Chiediamo altresì l’attivazione della procedura prevista dall’art. 138 T.U. 267/2000, nella piena convinzione che non può, né deve costituire onere o, se si preferisce, “appannaggio” esclusivo della minoranza il controllo degli atti degli enti locali viziati da illegittimità.
Cataldo De Nardo
Nicola Nucaro
Centro Studi Piergiorgio Frassati