RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO ORDINANZA BALNEARE EMESSA DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI CARIATI




COMUNE DI CARIATI
Provincia di Cosenza
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Ord.n.12-PM/2009

IL COMANDANTE LA P.M.

ORDINANZA BALNEARE 2009
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382”;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59”;
VISTA la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;
VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni emettono l’ordinanza balneare riferita all’anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell’attività turistico-ricreativa,
ORDINA
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre.
Ogni stabilimento balneare, nell’arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

ART. 2 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
E' vietata la balneazione:
a) nei porti;
b) nel raggio di mt. 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
c) all'interno del corridoio di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
d) negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari, con ordinanza sindacale;
e) all'interno degli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime destinate dal Piano Spiagga alla sosta ed allo stazionamento libero, all'alaggio ed al varo di imbarcazioni;
f) nel raggio di 10 mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.

ART. 3 – PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE
Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è vietato:
a) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio, nonché negli arenili appositamente destinati a tali utilizzi;
b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. , nonchè mezzi nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
d) campeggiare;
e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;
f) praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi;
g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;
h) tenere ad alto volume radio, juke box, mangianastri ed, in generate, apparecchi di diffusione sonora;
i) esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;
l) gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
m) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
n) effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;
o) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aereomobile o di apparecchio private e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
p) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione.


ART. 4 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.30 alle ore 19.30 con possibilità di protrarre l’apertura dei servizi accessori fino all’orario consentito dall’Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.
È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.
ASSISTENZA E SOCCORSO - Durante l’orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 mt. di fronte mare. Detto bagnino di salvataggio o assistente bagnante deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato.
II bagnino o l'assistente deve stazionare nelle postazione di seguito specificate oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, devono essere permanentemente disponibili: un binocolo, un paio di pinne e maschera, un'imbarcazione idonea al salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", con tutta la dotazione obbligatoria. Tale imbarcazione non deve essere, in nessun caso, destinata ad altri usi.
In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati salvagenti anulari muniti di una sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.
Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazione di rischio per la balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio è sospeso ed il concessionario è manlevato da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso.
Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da: 3 bombolette individuali di ossigeno, da 1 litro, senza riduttore di pressione; una cannula di respirazione bocca a bocca; un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie; una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.
Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell’Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco,della Polizia Municipale e della Capitaneria di Porto competente per territorio.
VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI) - I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92.
Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l’accesso al mare – che normalmente alla battigia – al fine di consentire la mobilità all’interno delle aree stesse – anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.
Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Cariati “AREA TECNICA Sezione Urbanistica” e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.
A cura dei concessionari devono essere individuati all’interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt 1.00 x 0.50 mt con l’indicazione “INGRESSO SPIAGGIA LIBERA”) specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area in concessione, anche al fine della balneazione.
Ove tale disposizione non venga rispetta si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.
L’inosservanza per due volte di tale disposizione o di parte di essa comporta la revoca immediata della concessione.
FASCIA DEI 5 METRI – Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l’area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE – II concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell’area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.
II numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.
E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l’utilizzo delle spiagge e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario.
È vietato l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
L’installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in concessione.
USO DELLE PISCINE – Ferme restando le norme igienico-sanitarie vigenti, l’uso delle piscine è regolato come segue:
a) ciascuna piscina deve essere vigilata da un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio per tutto l’orario di apertura ai bagnanti;
b) su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere collocato un salvagente anulare munito di sagola della larghezza di m. 20;
c) il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore di chiusura ai bagnanti e, durante tali operazioni, deve essere collocata opportuna recinzione con i cartelli di divieto di uso della piscina;
d) gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;
e) deve essere posto in essere un dispositivo che consenta l’immediato arresto, in casi di emergenza, delle operazioni di pompaggio o svuotamento;
f) i trampoli, le scale di accesso agli stessi nonché le scale di accesso alla piscine devono essere robusti e ben fissi. Deve essere assicurato, da personale apposito, un loro controllo periodico per accertarne l’integrità, la robustezza e la sicurezza;
g) la pulizia della piscina e la doratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

ART. 5 – NORME DI SICUREZZA SULL’USO DELLE COSTE E DEL MARE ANTISTANTE
Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell’Autorità Marittima competente.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo del Comune e sul sito internet istituzionale. Ogni concessionario deve esporla in modo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare. Gli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati a fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.
CARIATI_15.06.2009_

p.IL COMANDANTE LA P.M.
Pietro DE LUCA


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