La Corte dei Conti dichiara, sostanzialmente, fallito il Comune di Cariati : Il sindaco sapeva della situazione ed ha taciuto perché? I cariatesi chiedono le dimissioni del sindaco e del suo esecutivo




CARIATI – Dunque non erano solo chiacchiere e neppure spauracchi agitati malignamente dalla solita minoranza: le cose in questo Comune vanno male; i conti non tornano, mentre si scoprono buchi dappertutto.
In autunno, dicono, ci sarà la rivoluzione e vedremo se, con senso di responsabilità, qualcuno capirà che è meglio farsi da parte e remare, magari sottocoperta, per scongiurare che la barca Cariati affondi.
La Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei Conti (presidente Roberto Tabbita; consigliere relatore Giuseppe Ginestra; consigliere Natale Longo; referendario Cosimo Sciacalempre) nell’adunanza pubblica del 20 luglio scorso ha impietosamente deliberato, in ordine al rendiconto comunale del 2010, che “sono state accertate gravi irregolarità e criticità, talvolta croniche, ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze della gestione finanziaria dell’Ente”.
Intanto i magistrati contabili hanno rilevato che “il mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto 2010 costituisce violazione” a norme ben precise.
Un modus operanti che la Corte giudica “sistematico”.
Siamo dinanzi ad una “attività di amministrazione non esattamente in linea con le regole e gli obblighi contabili” che rappresentano il sintomo “di scarsa attendibilità”.
La Corte considera anche i controversi rapporti con la società incaricata dell’accertamento e la riscossione dei tributi comunali (Sogefil) ed osserva che “l’attività di recupero di tributi comunali non è esattamente conforme alle regole di sana gestione finanziaria”.
Insomma, siamo dinanzi ad un vero e proprio tracollo (sempre giustifica dalla criticità derivante dalla crisi economica globale e dai tagli dei trasferimenti statali) se il Comune, privo di liquidità, ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria per 365 giorni registrando “uno scoperto” di oltre un milione e mezzo di Euro: “Una condizione patologica di deficitarietà strutturale tale da prefigurare gli elementi del dissesto finanziario”.
A Palazzo Venneri non si sarebbe rispettato nemmeno il principio di “veridicità” se la Corte richiama “ad una maggiore diligenza nella redazione delle certificazioni contabili”.
Quattro dei dieci parametri imposti dal ministero dell’interno risultano superati e “non è stata chiarita la situazione del Comune in ordine alla sussistenza di procedimenti di esecuzione forzata, di atti di pignoramento presso terzi, nonché delle azioni di tutela intraprese a tutela dei propri crediti”.
Un quadro desolante se i magistrati rivelano “l’incapacità dell’Ente di svolgere nei tempi dovuti le attività di gestione per il completamento delle fasi di gestione dell’entrata e della spesa”.
La gestione dei quattrini pubblici, in sintesi, è dichiarata “inattendibile” dalla Corte.
E con il quadro a tinte fosche dipinto dalla Corte ci fermiamo qui.
Adesso assisteremo al solito balletto delle smentite, ma la pronuncia della Corte non lascia spazio ad alcuna interpretazione fantasiosa, perché, ormai, non c’è nulla da contestare.
Cosa non ha funzionato? Il controllo “politico” o l’apparato burocratico?
Chi avrà il coraggio di ammettere i propri errori o eventuali compromessi?
Dopo il disastro, sarebbe auspicabile trovare, fra qualche migliaio di cittadini, qualcuno capace di fare le somme. Per le sottrazioni ci sono già troppi specialisti.
In questa vicenda bisogna dare atto alle minoranze che, con costanza e determinazione hanno portato avanti una battaglia che è stata premiata dalla relazione della Corte dei Conti

Di seguito pubblichiamo, per tutti coloro che hanno voglia di capire fino a che punto i nostri amministratori hanno ingannati i propri amministrati, la relazione completa della Corte dei Conti


Deliberazione n. 121 /2012





Identificativo Interno : SRCCAL/121/2012/PRSE
Identificativo Generale : 4761-03/08/2012-SRCCAL
Organo Emittente : Sezione Controllo Regione Calabria
Tipo Deliberazione : pronuncia con segnalazioni al consiglio
Esito :
Data Adunanza : 20/07/2012
Data Deposito : 20/07/2012
Presidente : TABBITA ROBERTO
Descrizione : CARIATI-RENDICONTO 2010
File Principale : Cariati delib 121-2012 SR10.doc








REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

dott. Roberto Tabbita Presidente
dott. Giuseppe Ginestra Consigliere (relatore)
dott. Natale Longo Consigliere
dott. Cosmo Sciancalepore Referendario

Nella adunanza pubblica del 20 luglio 2012

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che tra l’altro fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42.

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 28.06.2011 - con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2011, nonché del rendiconto 2010;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall’Organo di revisione del Comune di Cariati (CS) in ordine al rendiconto 2010, acquisita agli atti in data 25 novembre 2011 al n. 7832 di protocollo;

VISTE le note n. 1359 e 1360 di prot. del 19 marzo 2012, con le quali il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l’Ente e con l’Organo di revisione, chiedendo ulteriori elementi ad integrazione del questionario trasmesso dal Revisore;

ESAMINATE le controdeduzioni prodotte dal Sindaco e dall’Organo di Revisione con nota n. 5779 del 20 aprile 2012, acquisita al prot. n. 1914 del 23 aprile 2012;

VISTA l’ordinanza n. 29/2012 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per l’odierna adunanza;

UDITO il Relatore, Consigliere Giuseppe Ginestra;

UDITO il Sindaco del Comune di Cariati (CS).

FATTO E DIRITTO

Al termine dell’attività istruttoria, sono state accertate gravi irregolarità e criticità, talvolta croniche, ritenute pregiudizievoli o comunque sintomatiche di inefficienze della gestione finanziaria dell’Ente, per le quali i chiarimenti forniti dall’Ente medesimo, con nota acquisita con prot. n. 1914 del 23 aprile 2012, non hanno consentito di superare le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore.

Tardiva approvazione
Si rileva preliminarmente che il mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto 2010 (stabilito alla data del 30 aprile 2011) costituisce violazione dell’art. 227 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile n. 3, postulato n. 18 (condizione di ente strutturalmente deficitario, assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi). Detta inadempienza risulta ormai sistematica, atteso che il medesimo rilievo è stato avanzato da questa Sezione pure per gli esercizi 2008 e 2009.

Verifica degli equilibri di bilancio
Il conseguimento di un risultato negativo della gestione di competenza per un importo pari a € 78.552,01 non generato da eventi di carattere straordinario e non ripetibili, è indice di attività di amministrazione non esattamente in linea con le regole e gli obblighi contabili.
Tale condizione è ulteriormente aggravata dal risultato negativo della gestione dei residui (pari a € 733.214,49), che, rappresenta, altresì sintomo di scarsa attendibilità dei valori delle attività e delle passività che l’Ente ancora mantiene nelle proprie scritture contabili.
Il “principio dell’attendibilità” è applicabile non solo ai documenti contabili di previsione, bensì anche e soprattutto ai documenti di rendicontazione, per la redazione dei quali i processi di valutazione e analisi delle poste di bilancio devono essere condotti con il massimo rigore.
Ciò detto, devesi rilevare per come peraltro confermato dall’Ente medesimo in sede di contraddittorio, l’errata contabilizzazione dei trasferimenti correnti dello Stato, siccome emerge dal confronto tra quanto riportato in bilancio come accertamenti nell’ambito delle Risorse del titolo II dell’entrata e quanto risultante dalla indicazione delle spettanze definitive dell’anno 2010 da parte del Ministero dell’Interno.
In particolare, il Comune conserva nelle scritture contabili un accertamento pari a € 46.035,40, laddove, invece, per effetto dell’art. 2, comma 31, della legge n. 244/2007 (riduzione per risparmi di spesa) tale valore risulta ridotto in relazione all’aumentare definitivo delle risorse assegnate a titolo di “Contributo ordinario base” dell’anno 2010. Ciò costituisce, pertanto, violazione dell’art. 179 del D.lgs. n. 267/2000.
Inoltre, poiché sul conseguimento dell’effettivo equilibrio di bilancio dell’Ente incidono significativamente entrate di carattere straordinario, quali il recupero dell’evasione tributaria e le sanzioni al codice della strada, la Sezione osserva che tali poste, oltre a rappresentare una condizione di precarietà degli effettivi equilibri di bilancio, concorrono a determinare, in ragione del modesto valore delle riscossioni relative, una costante situazione di deficit di cassa.
Peraltro, l’Ente non ha inteso costituire un “fondo svalutazione cediti” a copertura e garanzia di eventuali crediti inesigibili o insussistenti concernenti, in particolare proprio le predette poste di bilancio.
Inoltre, costituisce una situazione di particolare criticità la gestione di competenza dell’entrata derivante dal recupero dell’evasione tributaria, anche con riguardo alle procedure amministrative ed alla tempistica con la quale la stessa viene attuata.
Pur considerando i controversi rapporti dell’Ente con la società incaricata dell’accertamento e riscossione dei tributi comunali SoGeFil, nonché i vari profili di irregolarità ed illegittimità dei comportamenti che – secondo il Comune - sarebbero stati posti in essere dalla stessa società (già oggetto peraltro di rescissione contrattuale e del giudizio di conto presso la competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti), devesi comunque osservare che l’adozione in prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario di atti amministrativi inerenti all’esercizio dell’attività di recupero di tributi comunali non è esattamente conforme alle regole di sana gestione finanziaria.
Osservazioni, inoltre, devono essere fatte per quanto concerne l’accertamento della maggiore base imponibile dell’ICI dell’anno 2005. Tale accertamento di entrata, infatti, è stato contabilmente rilevato dopo la scadenza del termine per l’assestamento di bilancio dato che la società affidataria dell’accertamento e riscossione dei tributi avrebbe trasmesso all’Ufficio comunale competente le liste di carico solo in data 31.12.2010. Al riguardo, devesi rilevare comunque che, ai sensi dell’art. 179 comma 2, lett. b), l’accertamento delle entrate a seguito della emissione di liste di carico è consentita solo per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, ma non anche per le entrate di carattere tributario.
Infine, non sono stati forniti gli elementi necessari alla verifica della sussistenza del carattere di definitività dei provvedimenti impositivi in discorso.

Risultato di cassa
Le esposte criticità degli equilibri finanziari hanno concorso, nell’anno 2010, a determinare le condizioni per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
Risulta, infatti, che l’Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 365 giorni, registrando uno scoperto a chiusura dell’esercizio pari a € 1.536.286,14. Ora, poiché l’anticipazione di tesoreria costituisce un prestito a breve termine avente la funzione di far fronte a temporanee mancanze di liquidità e da estinguere dunque nello stesso esercizio finanziario, è evidente che dopo il 31 dicembre non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
Ciò premesso, poiché il ricorso all’anticipazione di tesoreria con conseguente scoperto è fenomeno strutturale nella gestione finanziaria dell’Ente, ne deriva che la formazione di passività derivanti dalla mancanza di liquidità, unitamente alle condizioni di precarietà degli equilibri finanziari, determina inevitabilmente una condizione patologica di deficitarietà strutturale tale da far prefigurare gli elementi del dissesto finanziario.
Si rileva inoltre, che, contrariamente a quanto certificato dall’Ente in sede di rendiconto, il valore del parametro obiettivo, ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (art. 242 del D.lgs. n. 267/2000; parametro n. 9 del Decreto Ministero dell’Interno 24 settembre 2009) relativamente all’anticipazione di cassa non rimborsata al 31 dicembre, non risulta rispettato. Infatti, il rapporto tra l’importo dell’anticipazione non estinta (pari a € 1.536.286,14) ed il totale degli accertamenti di parte corrente (pari a € 7.082.008,76) supera il limite previsto del 5%.
Soltanto con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 16.02.2012, il Comune ha provveduto a prendere atto della errata certificazione e rettificare le risultanze del riferito parametro.
Pertanto, si richiama l’Ente ad una maggiore diligenza nella redazione delle certificazioni contabili obbligatorie, emergendo all’evidenza che la inattendibile certificazione di dati contabili sostanzia la violazione del principio di veridicità del bilancio consuntivo, nella misura in cui esso riporti una erronea rappresentazione delle risultanze della gestione finanziaria.
Vi è da aggiungere inoltre che il Comune non ha comunicato l’effettivo ammontare dei fondi a destinazione vincolata ed il loro eventuale utilizzo per pagamenti di parte corrente, per i quali è obbligatoria la doppia rilevazione contabile nelle scritture dell’Ente e del Tesoriere, atteso che nelle scritture contabili risultano riscossioni in c/competenza e c/residui a valere su risorse di bilancio riconducibili ad entrate aventi specifica destinazione (titolo III e Titolo IV entrata) e un fondo di cassa pari allo zero.

Indicatori di deficitarietà strutturale
Sul punto richiamando quanto già rilevato sopra, nonché sulla base dei dati inseriti dal Comune nel sistema di rendicontazione telematica (SIRTEL) della Corte dei Conti, la Sezione osserva che risultano superati almeno quattro dei dieci parametri di cui al D.M. Interno del 24/09/2009, in quanto:
- il volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione dell’addizionale IRPEF, è superiore al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III (parametro n. 2);
- l’ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III è superiore al 65% dell’ammontare degli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (parametro n. 3);
- il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I è superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente (parametro n. 4);
- è dato ipotizzare la sussistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate per importi superiori al 5% delle entrate correnti (parametro n. 9).
Occorre far presente, inoltre, che non è stata chiarita la situazione del Comune in ordine alla sussistenza di procedimenti di esecuzione forzata, di atti di pignoramento presso terzi notificati al Comune ed al tesoriere, nonché delle azioni intraprese a tutela dei propri crediti.
La certificazione trasmessa del tesoriere, che riporta la data del 21.11.2011 (ma riferita anche alla gestione dell’esercizio 2010), non può invero ritenersi esaustiva e utile a soddisfare quanto osservato dalla Sezione in sede istruttoria.
Permane, pertanto, la necessità di chiarire tale aspetto che riveste fondamentale importanza ai fini della corretta determinazione delle risultanze del parametro n. 5 “esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti”.

Servizi conto terzi
Al riguardo, devesi evidenziare la irregolare contabilizzazione di spese e di entrate nei “Servizi per conto terzi” di alcune poste di bilancio di esclusiva competenza della parte effettiva dello stesso. Tale irregolarità costituisce, da un lato, violazione dell’art. 168 del D.lgs. n. 267/2000 e, dall’altro, una potenziale elusione delle modalità di calcolo volte a verificare il rispetto del patto di stabilità interno e di quanto stabilito dal principio contabile n. 2, punti 25 e 61.
Per concludere sull’argomento, si osserva che non sono da ritenersi ammissibili, in particolare, le movimentazioni iscritte alla voce “altre per servizi per conto terzi” e riferite a “anticipazione somme censimento” e “somme versate da enti il cui importo viene distribuito”.

Debiti fuori bilancio e passività potenziali
I debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio 2010, a seguito di sentenze esecutive (della quali peraltro l’Ente e l’Organo di revisione non chiariscono la natura del debito sottostante), per un importo di €. 153.903,74, rappresentano una condizione di forte criticità, rilevata anche nei precedenti esercizi (€ 273.205,04 nel 2009 ed € 487.017,65 nell’esercizio 2008), senza che a tutt’oggi il Comune vi abbia posto adeguato rimedio.

Gestione dei residui
Il trend di riscossione dei residui attivi antecedenti il 2006 è piuttosto basso. Tale situazione potrebbe incidere negativamente sull’autonomia finanziaria dell’Ente. A tale riguardo si rileva, infatti, che la riscossione dei residui attivi relativamente al titolo I corrisponde al 2,56%, al titolo III allo 0,85%, al titolo VI allo zero.
Il nuovo principio contabile n. 3, punto 60, lett. d) stabilisce che in presenza di residui attivi di elevato grado di anzianità è necessario vincolare l’utilizzo dell’avanzo al loro effettivo realizzo.
L’analisi complessiva dei residui evidenzia che i quelli attivi presentano un alto grado di vetustà, in quanto: quelli antecedenti l’anno 2006 rappresentano il 35,86%, rispetto al totale dei residui attivi al 31.12.2009 (€ 13.315.995,40); quelli di parte corrente (titoli I, II e III) corrispondono al 32,67% e quelli di parte in conto capitale (titoli IV e V) al 39,26%, rispetto ai relativi totali sempre al 31.12.2009. Tutto ciò è sintomo di conservazione in bilancio di partite inesigibili o insussistenti con ripercussioni negative sul risultato della gestione. Tale situazione di grave criticità è stata peraltro rilevata anche in sede di esame del rendiconto dell’esercizio 2009 (delibera di questa Sezione n. 130 del 11.04.2011).
Con riferimento ai residui attivi del titolo V antecedenti l’anno 2006 (pari a € 433.662,54), non risulta che l’Ente abbia opportunamente valutato almeno la possibilità di ricorrere all’istituto della “devoluzione” dei mutui, attraverso una puntuale ed analitica ricognizione dei residui per singola posizione.
Ulteriori profili di criticità sembrano emergere anche per i residui passivi, che presentano anch’essi un alto grado di vetustà, in quanto quelli antecedenti l’anno 2006 rappresentano il 40,50%, rispetto al totale dei residui passivi al 31.12.2009 (€ 11.036.938,40); quelli di parte corrente (Titolo I) corrispondono al 45,47% rispetto al relativo totale al 31.12.2009; quelli di parte capitale (Titolo II) corrispondono al 36,36% rispetto sempre al relativo totale al 31.12.2009. I residui passivi del titolo IV antecedenti l’anno 2006 rappresentano il 77,89% rispetto al totale al 31.12.2009 (€ 288.004,14).
Si osserva, in ultima analisi, che il totale dei residui attivi (pari a € 19.486.759,58) rispetto al totale degli accertamenti di competenza (pari a € 12.668.832,90) rappresenta il 153,82%. Inoltre, il totale dei residui passivi (pari a € 19.059.950,01) rispetto al totale degli impegni di competenza (pari a € 12.747.384,91) rappresenta il 149,60%.
Tali valori di incidenza percentuale rivelano l’incapacità dell’Ente di svolgere nei tempi dovuti le attività necessarie per il completamento delle fasi di gestione dell’entrata e della spesa.

Tempestività dei pagamenti
L’ esposta situazione di deficit strutturale di cassa, e la considerevole consistenza dei residui passivi evidenziano una condizione sistematica di ritardo nei pagamenti. L’Ente ha dichiarato di aver solo recentemente (con Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 10 marzo 2012) adottato misure concrete ed operative, dal punto di vista gestionale, rivolte a garantire la tempestività dei pagamenti ( art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009) e finalizzate ad evitare la formazione di situazioni debitorie.
Ne deriva pertanto che il Comune, nel 2010, non ha adottato misure concrete ed operative dal punto di vista gestionale rivolte a garantire la tempestività dei pagamenti e finalizzate ad evitare la formazione di situazioni debitorie, con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa-contabile a carico dei relativi soggetti agenti.

Organismi partecipati
Il Comune risulta detenere, nel 2010, una partecipazione diretta con quota pari al 2,79% del capitale, nella soc. “Sibaritide S.p.a. in liquidazione”. Risulta altresì che ha proceduto a deliberare ,con atto del Consiglio comunale n. 20 del 27.05.2010, in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3, comma 27 e ss., della legge n. 244/2007, e all’art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. Tuttavia, si rileva che nel citato atto del Consiglio Comunale, ricognitivo delle società partecipate, nel mentre viene espressamente deliberato il mantenimento della partecipazione nella società “Asmenet Calabria Soc. Cons. a.r.l.”, non viene fatta menzione alcuna invece della partecipazione nella soc. “Sibaritide S.p.a.”.
In ordine a quest’ultima partecipazione è dato rilevare che la società in questione, in base ai dati forniti dall’Organo di revisione, ha conseguito nell’esercizio 2010 una perdita pari a € 523.465,55, alla stessa stregua peraltro, degli esercizi 2009, 2008 e 2007. La Società registra infine, nel 2010, una differenza tra valore e costo della produzione pari a € - 452.330,21.
Il Comune non ha indicato alcuna azione diretta alla concreta definizione della procedura di liquidazione volontaria che risulta avviata a decorrere dal 4.12.2009.

Verifica in materia di indebitamento
Con riferimento alla posta di bilancio allocata al titolo V dell’entrata per un importo pari a € 1.915.177,24 e relativa alla contrazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per finanziare spese di investimento, l’Ente ha comunicato, in ordine alla rilevata assenza di movimenti finanziari nel conto del bilancio 2010, che la istruttoria di concessione del finanziamento (con conseguente sottoscrizione del contratto di mutuo) è avvenuta nell’esercizio finanziario 2011. Si osserva in proposito che in assenza del titolo giuridico (nel caso di specie, il contratto di mutuo perfezionato dalle parti), l’accertamento di bilancio contabilizzato nell’anno 2010 era da considerarsi insussistente e per tale motivo l’Ente in sede di riaccertamento dei residui avrebbe dovuto eliminare tale posta. Tale irregolarità contabile ha quindi determinato la errata rappresentazione dell’equilibrio di parte capitale in sede di rendiconto dell’esercizio 2010, nonché la violazione dell’art. 179, comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000.
L’Ente nel corso del 2010, ha proceduto alla rinegoziazione dei mutui in ammortamento, per un importo pari a € 1.058.615,58 determinato da un numero di mutui contratti pari a 22. Detta operazione avrebbe generato una economia di bilancio costituita dal differenziale tra il valore della rata annuale ante rinegoziazione e quello post rinegoziazione, pari a € 67.122,02.
Risulta, secondo quanto riferito dall’Ente, che la economia di bilancio derivante dalla operazione di rinegoziazione è stata finalizzata a spese di investimento attraverso il finanziamento della rata di ammortamento di un ulteriore mutuo.
Tale modus operandi non può però ritenersi corretto, in quanto qualsiasi operazione di rinegoziazione deve comunque informarsi al principio generale di riduzione delle passività finanziarie a carico del bilancio (art. 41, comma 2, della legge n. 448/2001, art. 1, comma 71, della legge n. 311/2004), e non può certamente rappresentare strumento indiretto per consolidare o addirittura aumentare ulteriormente il valore di dette passività, mediante la contrazione di un ulteriore indebitamento sia pure finalizzato alla realizzazione di investimenti.
Vi è da aggiungere, infine, considerato peraltro il disposto di cui all’art. 119 della Costituzione, che le osservazioni sopra esposte trovano ulteriore sostegno nell’ordinamento in relazione a quanto stabilito, per le operazioni di rinegoziazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20.06.2003, secondo cui il beneficio derivante dalla operazione di rinegoziazione costituisce avanzo economico da destinare a spese di investimento e deve trovare la corretta rappresentazione nei bilanci di previsione fino alla estinzione del nuovo mutuo derivante dalla rinegoziazione di quelli preesistenti.

Dimostrazione del rispetto del patto di stabilità per l’anno 2010
Le risultanze del patto di stabilità per l’anno 2010, per come indicate dall’Organo di revisione, sembrerebbero dimostrare il conseguimento dell’obiettivo del saldo annuale. L’esame degli aggregati, tuttavia, induce a ritenere che l’Ente non abbia effettivamente conseguito tale risultato.
In particolare, nel prospetto dimostrativo del patto di stabilità (rigo E9) non risultano portati in detrazione le entrate relative al contributo attribuito ai comuni per effetto dell’art. 14, comma 13, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sebbene il relativo accertamento sia avvenuto nel corso dell’esercizio 2010 (€ 33.648,95).
La mancata detrazione del contributo, quindi, ha determinato un diverso saldo finanziario, al netto degli effetti delle sanzioni e della premialità, pari a € 90.460,60, in luogo di € 57.802,65.
Ciò posto, considerato che il saldo obiettivo programmatico annuale (determinato ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 77-bis, della legge n. 133/2008 e ai sensi del comma 7 dell’art. 7-quater, della legge n. 33/2009) è pari ad € 88.222,67, ne consegue il mancato rispetto del patto di stabilità per l’esercizio 2010.
Si rileva, inoltre, sulla base degli ulteriori elementi forniti dall’Ente in sede di contraddittorio, che i valori contabili degli aggregati rilevanti ai fini della determinazione dei saldi finanziari del patto di stabilità 2010, trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a mezzo della certificazione di cui al Decreto 40089 del 18 marzo 2011, non sono rispondenti ai valori risultanti dal conto del bilancio. A tale condizione l’Ente deve porre rimedio anche attraverso la trasmissione di una certificazione di rettifica, in ragione della rilevata violazione dell’art. 14, comma 13, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 citata.
Ancora, l’Ente in sede istruttoria ha documentato la mancata detrazione di pagamenti in conto capitale riconducibili alla voce di spese relative all’utilizzo di entrate in conto capitale provenienti indirettamente dall’Unione Europea (art. 77-bis, comma 7 quater, come introdotto dall’art. 4 comma 4-septies, lett. a), dalla legge n. 42/2010). Tale situazione comunque non consente, in assenza di formali integrazioni e rettifiche delle precedenti certificazioni, di poter considerare rispetto del patto di stabilità. Non risulta, infine, se, per effetto delle intervenute modifiche legislative che hanno consentito, a decorrere dall’anno 2010, di poter detrarre alcune voci di entrata e spesa, il saldo finanziario 2007 sia stato correttamente rideterminato in termini di competenza mista, giusta Circolare n. 15 del 30 marzo 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Spesa per il personale
Non risulta adeguatamente chiarita la natura delle spese che l’Ente ha considerato ai fini della verifica di cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 ed iscritte (impegnate) nell’anno 2010 (all’intervento 03) per un importo e pari a € 154.842,39. Si rileva, al riguardo, che comunque le spese per indennità di carica agli amministratori comunali non possono essere assimilate alle spese per il personale.

Contrattazione integrativa
L’Ente non ha fornito alcuna informazione o dato finanziario, nonostante i solleciti istruttori, circa la destinazione delle risorse variabili del fondo per la contrattazione integrativa, né sono stati specificati gli eventuali importi destinati alle progressioni orizzontali.
Così come non sono stati indicati gli estremi del contratto integrativo decentrato, nonché degli strumenti e delle procedure di cui l’Ente si sia dotato per la ripartizione delle risorse.

Verifiche sul conto del patrimonio
Attesi i chiarimenti forniti in sede istruttoria, la Sezione dichiara l’inattendibilità del conto del patrimonio, e dunque la violazione dell’art. 230 TUEL, per errata rappresentazione delle risultanze gestorie, con particolare riferimento:
- alla corretta rilevazione nelle scritture patrimoniali della partecipazione nella società “Sibaritide S.p.a.”, il cui valore deve essere considerato nelle “immobilizzazioni finanziarie” fino al riparto finale e chiusura della liquidazione della società,
- al valore risultante a titolo di “conti d’ordine” (pari a € 12.387.611,94) che non si concilia con quello relativo al totale dei residui passivi del titolo II (pari a € 10.768.811,94);
- alla corretta rilevazione e valutazione dei contributi in conto capitale indicati alla voce “conferimenti” per un importo pari a € 10.950.026,35.

P. Q. M.

La Sezione Regionale di controllo per la Calabria delibera di accertare, ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge 266/2005, le gravi irregolarità e criticità elencate nella parte motiva.
Ordina che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Cariati (CS) per l’inserimento del referto nell’ordine del giorno della prima seduta utile, affinché siano adottate, ai sensi della norma testé citata, le misure correttive necessarie per:

1. garantire il rispetto dei termini di approvazione del Rendiconto;
2. rimuovere le cause che hanno determinato il formarsi di squilibri finanziari nella gestione della competenza e dei residui, riconducendola nell’alveo della correttezza dettata dai principi contabili;
3. l’adozione di provvedimenti idonei a correggere le irregolarità contabili rilevate nell’accertamento e contabilizzazione dei trasferimenti erariali;
4. porre in essere interventi idonei a garantire la copertura dei costi di gestione con risorse ordinarie ed a perseguire l’equilibrio di parte corrente e capitale del bilancio senza ricorrere ad entrate di carattere non ripetitivo;
5. verificare le procedure di accertamento e riscossione dei proventi costituiti dalle sanzioni per la violazione del codice della strada, recupero evasione ICI e altri tributi;
6. porre in essere interventi idonei a perseguire l’equilibrio di parte corrente attraverso la corretta e tempestiva riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, evitando la formazione di partite residuali (sia attive che passive);
7. evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria che determinino il formarsi di scoperti di cassa non rimborsati alla fine dell’esercizio, nonché garantire la corretta rilevazione contabile delle operazioni di anticipazione ai sensi degli artt. 195 e 222 del d.lgs. n. 267/2000. Gli organi competenti dovranno procedere ad una verifica dell’equilibrio della gestione di cassa, ponendo in essere i necessari interventi correttivi, anche mediante la ricostituzione dei fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa, e trasmettendo infine alla Sezione apposita relazione in ordine alle operazioni effettuate;
8. procedere, anche ai fini dell’eliminazione dei parametri deficitari sopra rilevati ai sensi del decreto Ministero dell’Interno del 24 settembre 2009, ad una specifica operazione di riaccertamento dei residui finalizzata a verificare, attraverso il rigoroso apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali previsti dall’ordinamento, l’attualità e la permanenza delle ragioni creditorie nonché l’entità ed effettività delle posizioni debitorie. L’ente dovrà, comunque, procedere alla rettifica dei dati pubblicati sul sistema SIRTEL-Corte dei conti, indicando i parametri effettivamente superati, nonché ottemperare alle osservazioni mosse in ordine al parametro n. 5. Si evidenzia sin d’ora che l’accertamento di cinque su dieci parametri di deficitarietà costituisce fattispecie legittimante l’applicazione del disposto di cui all’art. 242 e segg. del TUEL e dell’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011;
9. intervenire sulla irregolare contabilizzazione delle poste dei “servizi conto terzi”, mediante l’adozione di provvedimenti che consentano di fare rientrare i movimenti finanziari relativi in fattispecie normativamente ben determinate (art. 168 del TUEL, principio contabile n. 2, punto 25) con relativa assunzione di responsabilità da parte del servizio finanziario sulla corretta imputazione;
10. rimuovere le cause che hanno determinato la formazione dei debiti fuori bilancio, anche attraverso un attento monitoraggio del contenzioso ed un maggiore controllo sulla regolarità del processo di formazione della spesa;
11. promuovere una verifica straordinaria di riaccertamento dei residui attivi e passivi, innanzitutto di quelli di vecchia formazione, assicurando la corretta tenuta delle scritture contabili nel rispetto della vigente normativa, onde garantire la certezza dei dati finanziari;
12. garantire la tempestività dei pagamenti di cui all’art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, predisponendo, altresì, il rapporto da allegare alla relazione prevista dall’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, da inviare a questa Sezione di Controllo;
13. garantire la corretta destinazione della economia di bilancio derivante dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui;
14. rimuovere le cause che hanno determinato il mancato rispetto del Patto di stabilità per l’esercizio 2010, nonché per osservare gli obblighi di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle effettive risultanze del Patto di stabilità e di adozione dei provvedimenti conseguenti al mancato rispetto;
15. verificare la corretta determinazione dei valori della spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, nonché fornire tutti gli elementi richiesti da questa Sezione in materia di contrattazione integrativa;
16. garantire una veritiera e corretta redazione del Conto del patrimonio.

Si specifica che, tenuto conto della complessiva situazione finanziaria riscontrata, le irregolarità e criticità accertate nonché le “necessarie misure correttive” indicate assumono rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.


Le misure correttive adottate dall’Ente in esito alla presente deliberazione ed i risultati conseguiti dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo entro il termine di mesi 3 (tre) dal ricevimento della deliberazione medesima.

Così deciso in Catanzaro, nell’adunanza del giorno 20 luglio 2012.


Il Relatore
f.to Dott. Giuseppe GINESTRA Il Presidente
f.to Dott. Roberto TABBITA

Depositata in segreteria il 20 luglio 2012
Il Direttore della segreteria f.f.
f.to D.ssa Elena RUSSO



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