Esclusiva - Il TAR Calabria sospende l’ordinanza del Comune di Scala Coeli emanata per sanzionare i lavori abusivi realizzati sulla strada comunale che conduce alla discarica
A margine della notizia, potete leggere l'ordinanza del TAR Calabria
Cariati - Nell’udienza del 7 giugno corrente mese, il TAR Calabria ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi della strada che conduce alla discarica, per difetto di competenza, l’assessore Carmine Palopoli non poteva firmare l’ordinanza. Il Tribunale Amministrativo non è neanche entrato nel merito dei lavori abusivi effettuati sulla strada che conduce alla discarica e nella rivendicazione del tratto di strada comunale inglobato dentro la discarica; Purtroppo ancora una volta si deve constatare che il Comune di Scala Coeli sulla questione discarica gioca a rimpiattino.
Dopo mesi di discussioni, riunioni tra sindaci, comitato antidiscarica, forze politiche, consigli comunali, scioperi, alla fine, sulla questione discarica ci si ritrova con un pugno pieno di mosche.
Tutto questo perché, perché il sindaco di Scala Coeli, pur essendo stato incalzato, in tutte le riunioni dai colleghi e dai vari comitati antidiscarica, a firmare di suo pugno l’ordinanza per il ricorso al TAR per sanzionare i lavori abusivi realizzati dalla ditta Bieco, lui che fa, delega il suo vice a firmare l’ordinanza.
La domanda viene spontanea e immediata: perché il sindaco di Scala Coeli non ha firmato l’ordinanza in questione, per avendo avuto mille pressioni da parte degli altri sindaci?
Sapeva o non sapeva che il TAR avrebbe potuto rigettare il ricorso? Non dimentichiamoci che il primo cittadino di Scala Coeli è un legale, quindi mastica bene, così si spera, la materia.
Il Ponteonline, sol perché aveva avanzata l’ipotesi che il TAR avrebbe bocciato il ricorso chiedendo la firma sull’ordinanza del sindaco, questo signore si è permesso il lusso di minacciarci, di questo abbiamo informato la Procura della Repubblica, ed ingiuriarci a più npn posso.
Caro sindaco, mentre Lei non ci ha mai dato risposta di venire a chiarire la sua posizione sulla vicenda della discarica, il giorno sette giugno 2012, il TAR Calabria ha risposto ai nostri dubbi bocciando il suo comportamento e la sua mancata responsabilità su un problema di così grande importanza sociale che investe non solo il territorio di Scala Coeli ma tutto un vasto territorio della fascia ionica.
Sindaco di Scala Coeli, vuole riparare al suo madornale errore? Riproponga il ricorso al TAR Calabria, firmi qell’ordinanza e vedrà che la musica sarà diversa.
Troverà questo coraggio di firmare l’ordinanza?
Questo è quanto si aspettano i cittadini di Scala Coeli
ORDINANZA DEL TAR CALABRIA
N. 00284/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00433/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 433 del 2012, proposto da “Bieco s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Filippucci e Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cosenza, via dei Mille, Palazzo Gallo e De Marco;
contro
Comune di Scala Coeli, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Simona De Septis, in Catanzaro, via Ciaccio, n. 12;
nei confronti di
Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianclaudio Festa, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in S. Maria di Catanzaro, c/o Ufficio Legale Regione Calabria, Palazzo Europa;
e con l'intervento di
ad opponendum: Iemboli Gennaro, Gentile Maria, Panebianco Vincenzo, Panebianco Domenico,
modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio";
Ritenuto che il comma 23 dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000, nel testo modificato dell'art. 29, comma 3°, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha il carattere facoltativo, cioè di previsione di scelta affidata al singolo Comune e nello stesso tempo mantiene fermo il presupposto già previsto (per l'attribuzione di competenze all'organo esecutivo) di concorrente realizzo di contenimento di spesa, annualmente documentata in apposita deliberazione in sede di approvazione di bilancio (conf: Corte Cost.16.1.2004 n. 17);
Considerato che, nella specie, l’assessore risulta essere stato nominato responsabile dell’area funzionale tecnica con decreto sindacale n. 18/2011 e che il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di GC. n. 84 del 10.12.2001 e smi (soggetto alle forme di pubblicità generale) contempla la possibilità di affidare la direzione delle aree anche ai componenti della giunta (art.7, comma 1, regolamento);
Considerato che non è in contestazione il fatto che, nel caso di specie, non sia intervenuta la previa deliberazione di contenimento della spesa, come dedotto dalla ricorrente società;
Ritenuto, pertanto, all’esito di una sommaria delibazione, pertanto che risulta fondata la censura con cui si deduce difetto di competenza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie e fissa la prima pubblica udienza utile del mese di febbraio dell’anno 2013.
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE