ESCLUSIVO - Pubblichiamo un’importante documento dove emergono le irregolarità documentali che hanno portato la Regione Calabria a rilasciare la concessione per la discarica di Scala Coeli


Sono passati dieci giorni ed il sindaco Salvato ancora non ci ha dato una risposta, noi, lo aspettiamo in redazione per la replica



Cariati - Il documento che pubblichiamo è un documento esclusivo che dopo alcuni giorni, siamo riusciti ad avere grazie all’interessamento del Comitato anti discarica e alla disponibilità dell’avv. Marcello Nardi, che si è messo sulle spalle la responsabilità, insieme agli amici del Comitato antidiscarica, di tutelare e difendere il nostro territorio attraverso un’azione capillare, con tanto di documenti e tanta voglia di salvare il nostro territorio da chi, in modo poco ortodosso, pensa di farne uso e consumo a danno dei cittadini.
Sono passati dieci giorni, da quando il sindaco di Scala Coeli, con un’ignobile lettera, rancorosa e minacciosa, chiedeva al nostro direttore un diritto di replica su qualcosa cui non era mai stato offeso e chiamato personalmente in causa. Una lettera minatoria e offensiva dettata, forse, da altri motivi e non certamente per difendere la discarica. Nonostante tutto, al sindaco di Scala Coeli, Mario Salvato, abbiamo offerto su un piatto d’argento, la possibilità di venire nella nostra redazione per parlare della problematica della discarica. Quale occasione per raccontare la verità di quest’assurda vicenda, invece, il sindaco Salvato tace, non si è fatto sentire a conferma che la sua esternazione rancorosa aveva un solo significato, offendere e deviare l’attenzione dei nostri lettori sulla polemica con il Ponteonline.
Ripetiamo, sindaco Salvato, il suo diritto di replica passa attraverso i nostri studi alla presenza dei sindaci dl territorio, le associazioni, il Comitato antidiscarica e i cittadini.
Per il momento, si legga attentamente questo esclusivo documento che pubblichiamo, pensiamo, sia la migliore risposta alle sue rancorose parole. Sono fatti documentati che semplici cittadini si sono esposti affrontando tanti pericoli per difendere la dignità dei propri concittadini e l’integrità di un territorio sempre più abbandonato dalle istituzioni.


Studio Legale Avv. Marcello Nardi


Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente
Dirigente di servizio Avv. Domenico Gaglioti
Viale Isonzo 414
88100 Catanzaro

Regione Calabria Dipartimento 6
Agricoltura Foreste e Forestazione
Via Molè
88100 Catanzaro
ArpaCal

Dipartimento Provinciale di Cosenza
Via Trento 21
87100 Cosenza

Comando Provinciale Guardia Forestale
Corso Mazzini Palazzo degli Uffici
87100 Cosenza

Regione Calabria Dipartimento 6
Agricoltura Foreste e Forestazione
Area Territoriale Settentrionale
Via Monte san Michele , 3
87100 Cosenza

e p.c. Procura della Repubblica di Catanzaro
Via Falcone e Borsellino
88100 – Catanzaro

e p.c. Procura della Repubblica di Rossano
Viale S. Stefano
87067 Rossano


Oggetto: Lavori di esecuzione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Case Pipino nel Comune di Scala Coeli, giusta Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs.59/2005 e s.m.i.) e Giudizio di Compatibilità Ambientale (D. Lgs. 152/2006) di cui al Decreto Dirigente del 25/03/2010 prot. n° 527 , registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria n° 4180 del 29/03/2010 Dipartimento Politiche dell’Ambiente e successiva variante giusto parere nucleo VIA-VAS-IPC del 07/09/2011 integrato il 26/10/2011.



Il sottoscritto, nella qualità di procuratore dei Sigg.ri Panebianco Vincenzo, Rizzuto Salvatore, Iemboli Gennaro proprietari di terreni agricoli siti in agro del comune di Scala Coeli in località“Case Pipino” nelle vicinanze della costruenda discarica in oggetto, nonché per conto del comitato“no alla discarica”, con la presente per significare quanto segue.
La ditta Bieco Srl, in data 03/12/08, proponeva domanda alla Regione Calabria al fine di ottenere ilrilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 59/2005 e della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs. 152/06 in relazione ad unimpianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi sito il località Pipino nel comune di Scala Coeli (CS). Sin dall'inizio di tutto l'iter si sono verificate alcune gravi violazioni alcune delle qual sono state già approfondite con precedenti missive, mentre altre meritano ulteriori spiegazioni e puntualizzazioni che di seguito si indicheranno.

• Sul tratto di strada comunale interno alla discarica.

Fin da quando la società Bieco depositava in Regione tutta la documentazione per ottenere l'autorizzazione al progetto, vi erano delle tavole che non rappresentavano la realtà dei fatti. Basta analizzare il doc. n. 2, allegato alla presente, con il quale la società Bieco rappresentava una ubicazione della strada comunale totalmente differente rispetto al tracciato catastale. Quest'ultimo è ben visibile sul lucido identificato come doc 1, allegato alla presente. Sovrapponendo le due tavole risulta semplice verificare di quanto sia stata modificata la realtà. Infatti nella tavola 2 ( doc 2) la strada comunale risulta confinante, da un lato, con le p.lle 58 e 59 e, dall'altro, con il torrente “Capoferro”. In realtà, catastalmente, la strada risulta confinare, da un lato, con la p.lla 52 e,dall'altro, con le p.lle 58 e 59. Per facilitare la consultazione delle due tavole e per agevolare il confronto tra quello che la Bieco ha dichiarato e quello che rappresenta il dato ufficiale, le strade
sono state colorate con un evidenziatore giallo. Ma vi è di più. Infatti la Bieco, nel momento in cui con la missiva del 17.01.12, prot. 6/2012 (doc 3) comunicava delle modifiche non sostanziali al progetto, allegava la “planimetria della recinzione e barriera perimetrale a verde che modifica la tavola B13”. Tale ultimo documento (doc 4) rappresenta un tracciato della strada comunale ancora differente. Infatti, in tale tavola si può verificare come la strada comunale rappresentata dalla Bieco ha un tracciato difforme sia rispetto a quanto prospettato nel doc 2 (e la Bieco così facendo smentisce se stessa) e sia, ovviamente rispetto al tracciato catastale di cui al doc. 1. Si evidenzia che nella tavola di cui al doc 4 si rappresenta il tracciato di strada che la Bieco presumibilmente ha effettivamente realizzato, traslando il tracciato catastale. E che ci sia stata una variazione e traslazione lo dimostra la relazione di sopralluogo del 09/11/11 (doc 5) ad opera del tecnico del comune di Scala Coeli in cui è detto: “per ciò che concerne la verifica degli elaborati progettuali, limitatamente a quelle che possono essere le
conoscenze dei sottoscritti per la complessità del progetto, si evidenzia che dal confronto delle Tavv. B.1.1, B6 e B7 emerge una diversa rappresentazione della strada comunale per cui si ha motivo di ritenere che il tratto stradale compreso tra il cancello d'ingresso e il lato Sud-Sud Est, sia notevolmente traslato rispetto alla sede viaria comunale, del che sarebbe necessario effettuare ogni opportuno rilievo topografico al fine di determinate l'esatta ubicazione. Vero è però, capire la validità degli elaborati progettuali alla luce della loro approvazione da parte del Nucleo di valutazione dove la paventata traslazione
della viabilità è ben visibile”. La Regione, dunque, nell'emanare l'AIA e la VIA è stata indotta in errore. Un errore che ha una conseguenza assurda. Infatti i tracciati prospettati dalla ditta Bieco nelle suddette tavole (doc 2 e 4) vanno a ricadere nelle p.lle 58 e 59. Ma l'utilizzazione di tali particelle veniva escluso dal parere prot. 24728 in data 03.06.09 (doc 6) reso dal Dipartimento n. 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria nell'ambito del procedimento amministrativo per l'emanazione del DDG n. 4180 del 29/03/2010, per come giustamente riferisce la stessa Regione Calabria Dipartimento
Ambiente nella missiva del 23.02.2012, prot. 0067126 (doc 7) “si ribadisce che è preclusa alla ditta Bieco l'utilizzazione delle particelle catastale 56, 58 e 59”. A conferma di ciò si evidenzia, ancora, che in sede di conferenza dei servizi indetta per emanare lAIA-VIA, non è emersa la necessità di spostare il tratto di strada interno alla discarica.
Pertanto, quando la Regione Calabria nella medesima missiva afferma che “Si fa peraltro presente, per quanto concerne il tratto della strada comunale Capoferro che attraversa la discarica, il tracciato realizzato è stato approvato con DDG n. 4180 del 29/03/2010 e lo stesso deve essere soggetto a tutte le prescrizioni all'uopo previste nel provvedimento autorizzatorio”, è evidente che non tiene conto dell'errore in cui è stata indotta.
Pertanto, i lavori di traslazione effettuati dalla Bieco risultano essere illegittimi e non possono essere stati mai autorizzati dalla Regione, perchè, si ripete, vanno a ricadere sulle particele escluse. Pertanto si invita la Regione a riconsiderare quanto scritto nella nota del 23.02.2012, prot. 0067126 e ad intraprendere ogni provvedimento opportuno.


• Sulla disponibilità della Bieco della p.lla 56

Preliminarmente si evidenzia che la ditta Bieco nel presentare gli elaborati in merito alla cd.“variante non sostanziale” nulla presentava per dimostrare la titolarità delle p.lle 56 e 57 e che solo dopo nostra segnalazione la stessa ditta si è premurata di allegare il contratto di promessa di vendita (tra l'altro privo di data certa) delle medesime particelle (doc 8).
E' da rilevare che con tale documento si rappresenta una realtà che non corrisponde a quanto risulta da documenti pubblici e ufficiali. Infatti le p.lle 56 e 57 del foglio 62 del Comune di Scala Coeli appartengono al Sig. Aurea Francesco Carmine fu Antonio nato a Scala Coeli il 05/04/1915 per atto notaio Domenico Parisi del 03/02/1944, rep. 10752, registrato a Rossano il 14/02/1944 al n. 248 (doc 9). Inoltre dagli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza (cfr doc 10) risulta che relativamente alle predette particelle non risultano trascrizioni contro il Sig. Aurea Francesco Carmine nel periodo che va dal 01/01/51 al 14.03.12. Ancora si evidenzia che da ricerche effettuate presso l’archivio di Stato di Cosenza non risultano atti di vendita contro il Sig Aurea Francesco nel periodo compreso fra il 14/02/1944 e il 01/01/1951. Inoltre presso l’Agenzia del Territorio di Cosenza alla partita 53 in ditta Aurea Francesco fu Antonio risultano caricati sin dagli anni ‘50 i perdetti terreni, foglio 62 particelle 56 e 57. Pertanto si conclude evidenziando che la proprietà delle p.lle 56 e 57, come da documentazione pubblica e ufficiale, appartiene ancora al suddetto Sig. Aurea Francesco Carmine. Pare opportuno che vengano forniti documenti che attestino i vari passaggi che hanno consentito ai promettenti alienanti di considerarsi quali legittimi proprietari.
Alla luce di quanto esposto, considerato che in merito a tutte le particelle oggetto di progetto, laditta Bieco ha fornito solamente dei contratti preliminari di promessa di vendita, si chiede di verificare l'esatta titolarità dei terreni per i quali la ditta ha certificato la piena disponibilità.

• Sulla Recinzione

La ditta Bieco ha provveduto a recintare tutta l'area circostante alla discarica. Una parte del recinto è stato effettuato con dei pali in ferro alti circa 2 metri perpendicolari al terreno, collegati, nella parte inferiore da una rete plastificata di colore rosso e nella parte superiore da una rete metallica (doc 11). Si evidenzia che tale recinzione va a ricadere in parte sulla p.lla 60 e in parte sulla p.lla 69 (inglobando un fabbricato in pietra) (doc 4, in cui la recinzione è stata evidenziata in verde). Tali particelle, però, non potevano essere utilizzate in virtù della loro espressa esclusione da parte del citato parere della Regione Calabria -Dipartimento 6 Agricoltura Foresta e Forestazione Settore 5- del 03/06/2009, prot. N° 24728 (doc 6). Si rileva, inoltre, che tale recinzione, non è stata realizzata secondo le prescrizioni AIA (pag 4prescrizione 11 e pag. 5 lett. e).




• Sulla strada di comunicazione tra discarica e isola ecologica.

Il progetto della Bieco prevede la realizzazione di una isola ecologica sulla p.lla 156. Detta struttura rappresenta un corpus staccato rispetto alla discarica per raggiungere il quale la Bieco ha previsto la realizzazione di una strada di servizio che parte dall'interno della discarica fino a raggiungere detta p.lla 156 (cfr doc 4). Pare opportuno verificare la fattibilità del collegamento tra la strada interna alla discarica con la p.lla 156 considerato che tra i due corpi si frappongono le p.lle escluse dal parere prot. 24728 del 03/06/2009 reso dal Dipartimento n. 6 “Agricoltura Foreste e Forestazione” della regione Calabria (doc 6) nell’ambito del procedimento amministrativo per l’emanazione del D.D.G. n. 4180 del 29/03/2010 il quale escludeva, motivando, tutte le particelle tranne la 52, 65 e 156 del foglio 62 per le quali si esprimeva parere di competenza.
Inoltre è da evidenziare che la particella 65, in ogni caso, rappresenta un’area di corte del fabbricato segnato in mappa con i n. 62, 63, 64. Tale p.lla,pertanto, non è utilizzabile dalla Bieco in quanto non è nella sua esclusiva disponibilità. Infatti il titolo di proprietà allegato (doc12, pag. 2 righi 2 e
3) unitamente alle visure catastali (doc 13) evidenziano che uno dei comproprietari del fabbricato è il Sig. Iemboli Gennaro, il quale non ha mai prestato il consenso all'utilizzazione della p.lla 65.



• Sulla lettera della Regione Calabria del 23/02/12 prot. 0067126 (doc 7).

Con missiva del 23/02/12 prot. 0067126 la Regione Calabria così si esprimeva: “Ciò posto, tenuto conto del quadro progettuale (originario ed in variante) relativo alla discarica di cui sopra, si fa presente e si ribadisce che è preclusa alla ditta Bieco l'utilizzazione delle particelle catastale 56, 58 e 59 (foglio di mappa 62 del Comune di Scala Coeli) relativamente ai lavori di spostamento del piazzale di movimentazione dei mezzi, in quanto esclusa dal parere (prot. 24728 in data 03.06.09) reso dal Dipartimento n. 6 “Agricoltura, Foreste e Forestazione” della Regione Calabria nell'ambito del procedimento amministrativo per l'emanazione del DDG n. 4180 del
29/03/2010.
Con l'occasione, si precisa che, riguardo i suindicati lavori, eventuali opere e/o interventi sulla
superficie individuate in catasto dalle predette particelle dovranno essere munite
preventivamente del nulla osta idrogeologico di competenza del citato Dipartimento
Agricoltura”.
Si contesta alla Regione Calabria quanto scritto in tale ultimo periodo. Infatti, per come giustamente detto nel primo periodo, l'utilizzo delle p.lle 56, 58 e 59 è stato precluso nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Pertanto non è più possibile revocare tale parere con un nulla osta idrogeologico. Una tale operazione sarebbe illegittima. Infatti il parere che escludeva le particelle 56, 58 e 59 (doc 6) è stato adottato sulla scorta di una ben precisa motivazione che si riporta testualmente: “resta esclusa dal presente parere l'utilizzazione delle p.lle 51, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 69, 70 e 157 … investite in parte da vegetazione arborea e arbustiva (vedi bosco ceduo) così come definito dall'art. 2, commi 2 e 6 del D. Lgs 18 maggio 2001 n. 227 e dall'art. 5, comma 1.b delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale pubbicate sul BUR n° 14 del 16.07.2008, vincolato ai sensi del R.D. n. 3267/23 e tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 g del D.Lgs. n° 42/04, in ragione del loro interesse paesaggistico”.
Suggerire alla Bieco di ottenere il nulla osta idrogeologico per by passare tale parere non pare cosa opportuna. Infatti non sono state specificate le motivazioni che dovrebbero condurre a far decadere il parere del Dipartimento Agricoltura del 03.06.09 prot. 24728. Inoltre si evidenzia che consentire l'utilizzo delle 58 e 59 avrebbe come conseguenza assurda che alla Bieco si darebbe l'autorizzazione di inglobare il pezzo di strada pubblica il quale, come si è già spiegato, ha un tracciato catastale per come evidenziato nel doc 1. La strada pubblica, infatti, appartiene al comune di Scala Coeli il quale, tra l'altro, ne rivendica laproprietà (cfr nota prot. 430 del 21/02/2012, doc 14). Inoltre il comune di Scala Coeli, per meglio rappresentare la reale situazione dei fatti, con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 06/03/2012 (doc15) dava incarico a un tecnico esterno per accertare se una porzione di strada comunale ricade all’interno dell’attuale perimetro della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località “Case Pipino”, nonché per individuare lungo la sede stradale di accesso alla stessa gli interventi di recenterealizzazione;
Si ripete, dunque, che l'utilizzo delle p.lle 58 e 59 va escluso sia perchè lo prevede il citato parere
del Dipartimento 6 della Regione Calabria (doc 6) e sia perchè consentirebbe alla Bieco di
inglobare un tratto di strada pubblica che appartiene ai cittadini di Scala Coeli.

• Sulla questione Dop, Igp e Biologico.

I terreni limitrofi alla discarica hanno delle peculiarità di pregio che non sono state tenute in minima considerazione in tutto l'iter amministrativo di autorizzazione. Nella Tav. A3 (doc 16) del progetto presentato dalla Bieco si dice testualmente: “8.8.2 Aree agricole ed alimentari protette –
regolamento CEE 2081/92 -2092/91 in base al regolamento di cui trattasi, dopo ricerca sul
territorio limitrofo alla discarica non risultano presenti colture con marchi Dop con IGP”. Tale
dato non corrisponde al vero. Il Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 13 gennaio 2005 (pubbl. in Gazz. Uff. n. 17 del 22 gennaio 2005) (doc. n. 17) stabilisce: “Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Bruzio», con sede in Cariati (Cosenza), via Magenta n. 33, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526 del 1999;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Bruzio» al fine di consentirgli l'esercizio
delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n.526/1999;
Decreta:
Articolo 1 Lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva
D.O.P. «Bruzio», con sede in Cariati (Cosenza), via Magenta n. 33, è conforme alle prescrizioni di
cui all'art. 3 del D.M. 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle
indicazioni geografiche protette (I.G.P.).
Articolo 2 1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P.
«Bruzio» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è
incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Bruzio» registrata
con regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997 della Commissione”.
Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Bruzio» a sua
volta emanava il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio
extravergine di oliva “Bruzio” (doc. n. 18) il quale stabilisce:

“Art. 3
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di
cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Cosenza, i
territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche
qualitative previste nel presente disciplinare di produzione: … Scala Coeli...
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata “Bruzio” accompagnata dalla menzione geografica “Colline
Joniche Presilane” comprende, in Provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni: ….. Scala Coeli ...”
E' chiaro, a questo punto, che il comune di Scala Coeli, dove si vuole ubicare la discarica,
rappresenta un territorio protetto in quanto zona coperta dal marchio DOP “Bruzio” e “Colline
Joniche Presilane”. Inoltre la presenza del Dop è attestata da un certificato del Presidente del
Consorzio di Tutela (doc 19).
E sul posto, oltre ad aziende che utilizzano il marchio DOP, esistono anche terreni che sono
coltivati con il metodo Biologico ai sensi del Reg. CEE 2092/91, come dimostrano i documenti
allegati (doc 20). Su tale circostanza la Bieco nulla dichiarava.
Pertanto è palese la violazione in cui è incorsa la Regione Calabria nel non avere considerato le
suddette tipologie colturali. Il D.Lgs 36/03, all'”ALLEGATO 1”, al titolo “IMPIANTI PER
RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI), al paragrafo “2.1. UBICAZIONE”
testualmente prescrive: “Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni
locali di accettabilità dell'impianto in relazione a: collocazione in zone di produzione di prodotti
agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche
dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/9 ” . Tale passaggio non è mai
avvenuto. Il problema è stato by passato.
Tale by pass si è verificato anche per un equivoco di fondo determinato dal certificato di
destinazione urbanistica n. 13 del 09/06/2009 rilasciato dal Comune di Scala Coeli (doc 21),
contenuto nella tavola di progetto: CERTIFICATO URBANISTICO COMUNALE DA CUI
RISULTANO TUTTI I VINCOLI GRAVANTI SULL’AREA. Detto atto, fra le altre cose,
certifica che non risultano agli atti d’ufficio indicazioni circa l’ubicazione delle aree sopra indicate
in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e
2092/91. Tale certificato, unitamente a quanto riportato dalla Bieco nella Tav. A3 paragrafo 8.8.2,
ha indotto tutti gli enti a dare per certo l'assenza di colture di qualità. Si evidenzia che la Regione
Calabria, nel rilasciare l'AIA-VIA, commetteva un grave errore nel dare per buono ciò che risultava
dal certificato urbanistico suddetto (doc 21) (e dalle dichiarazioni della Bieco) e per due ordini di
motivi:
a) il certificato di destinazione urbanistica, tra le sue funzioni, non ha quella di rappresentare
l'esistenza o l'assenza dell’ubicazione di aree in cui si producono prodotti agricoli ed alimentari di
cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e 2092/91;
a) la Regione, alla stessa stregua delle Camere di Commercio, delle Province e del Ministero per le
Politiche Agricole, è in possesso degli Albi ufficiali dei territori sottoposti ai vicoli Dop e Doc. E'
altresì in possesso delle liste dei terreni che hanno ottenuto la certificazione del biologico. Infatti la
Regione per tale tipo di colture eroga dei premi.
Ne consegue che tale ente non poteva non sapere che nella zona in cui ricade la discarica
esistevano colture di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e 2092/91;
E che il certificato di destinazione urbanistica non può attestare l'assenza o la presenza di vincoli in
relazione di dette Direttive è attestato dallo stesso Comune di Scala Coeli, il quale in un nuovo
certificato di destinazione urbanistica n. 04/2012 del 23/02/201allegato alla nota del 28/02/2012
prot. 498 (doc 22) fra le altre cose riscontra: “Circa l’appartenenza o meno delle indicate particelle
in aree con coltivazioni di prodotti agricoli ed alimentari di cui ai sopracitati regolamenti CEE, si
ribadisce che tali regolamenti stabiliscono le regole comuni per la tutela e la valorizzazione delle
Denominazioni d’Origine, delle Indicazioni Geografiche ed attestazioni di specificità di prodotti
agricoli e alimentari, tant’è che le richieste di registrazione delle produzioni agricole fanno capo
alle disposizioni regionali di cui ai decreti n. 15393/2004 e n. 15654/2004. Va da sè, quindi, che
questo Ente non è in possesso di alcuna documentazione probante atta ad attestare alcunché atteso
che, questa opportunità, è demandata agli enti certificatori quali organismi specifici”.
La realizzazione della discarica penalizzerà sicuramente i proprietari che hanno ottenuto la
certificazione biologica. Infatti la presenza di una discarica fa perdere tale certificazione e i
proprietari perderanno i premi erogati dalla Regione Calabria.
In ordine a tutte le problematiche sollevate si invitano gli enti in indirizzo ad effettuare tutti i
controlli e ad intraprendere tutti i provvedimenti più opportuni.
Allegati:
1) tavola rappresentante il tracciato catastale della strada pubblica;
2) tavola rappresentante il tracciato della strada pubblica disegnato dalla Bieco;
3) missiva del 17.01.12, prot. 6/2012;
4) planimetria della recinzione e barriera perimetrale a verde che modifica la tavola B13;
5) relazione di sopralluogo del 09/11/11;
6) parere prot. 24728 in data 03.06.09 reso dal Dipartimento n. 6 “Agricoltura, Foreste e
Forestazione” della Regione Calabria;
7) missiva del 23.02.2012, prot. 0067126;
8) contratto di promessa di vendita;
9) atto notaio Domenico Parisi del 03/02/1944, rep. 10752;
10) certificato della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza;
11) 1 foto;
12) atto do vendita;
13) visure catastali;
14) nota prot. 430 del 21/02/2012;
15)Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 06/03/2012;
16) Tav. A3;
17)Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 13 gennaio 2005;
18) disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine
di oliva “Bruzio”;
19) certificato del Presidente del Consorzio di Tutela del marchio Dop;
20) certificati attestanti l'ottenimento del marchio biologico;
21) certificato di destinazione urbanistica n. 13/2009 del 09/06/2009 del Comune di Scala
Coeli;
22) certificato di destinazione urbanistica n. 04/2012 del 23/02/201allegato alla nota del
28/02/2012 prot. 498;
Certo di un utile riscontro si porgono distinti saluti.


Cosenza, lì 22.03.12 Avv. Marcello Nardi

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